Bitcoin: l’Italia è il paradiso fiscale delle criptovalute? (prima parte)

Il 25 ottobre dell’anno scorso me lo ricordo bene. Pioveva e per la prima volta mi sono chiesto come funzionassero i bitcoin. Ero al lavoro davanti al mio PC quando arrivò un messaggio di poche righe da un account hotmail sconosciuto, in un italiano stentato. Chi scriveva mi faceva una strana domanda, più o meno del tipo:

So che l’Italia è uno dei pochi paesi che non tassa i guadagni fatti investendo in bitcoin. Vorrei trasferire la mia residenza in Italia al più presto perché sto realizzando grossi guadagni su questa valuta. Mi potete dare la vostra assistenza? Quanto costa la vostra assistenza?

Il messaggio finì nel cestino, ma dopo qualche giorno di studio avevo scoperto che il mio anonimo interlocutore aveva ragione.

I guadagni su bitcoin in Italia non vengono tassati

E’ vero, mi dissi al termine di una rapida ricerca. L’Italia è uno dei pochi paesi che non tassa i guadagni fatti dai privati comprando e vendendo i bitcoin. Lo dice nero su bianco la stessa Agenzia delle Entrate in una risoluzione del settembre 2016. Per l’Agenzia i bitcoin sono una “valuta” e la legge italiana in effetti esclude da tassazione i guadagni dei privati con le valute, come ben si legge nel testo unico delle imposte sui redditi (per gli amanti della precisione, è l’art. 67, comma 1, lett. c ter).

Attenzione però, la legge dice che non tutte le operazioni in valuta fatte dai privati sono esenti: solo quelle a pronti. Conti correnti o depositi in valuta, nonché operazioni a termine invece sono tassati.

Ma la cosa non sembrava aver preoccupato l’Agenzia che insisteva per la non tassabilità delle operazioni su bitcoin.

In effetti, pensai, i bitcoin sono una valuta virtuale e non si tengono su un conto corrente o deposito e nemmeno si scambiano a termine. Quindi ha ragione l’Agenzia, mi dissi. La cosa però mi insospettì e decisi di approfondire la questione. Il motivo della generosità della legge era diverso da quello immaginato dalla Agenzia. La possibilità per un privato di operare a pronti su valute è limitata al solo acquisto e vendita per scopi turistici. In tal caso gli importi acquistabili sono limitati e soprattutto i possibili arbitraggi fra acquisto e vendita ridotti a zero dalle commissioni bancarie. Nessun privato ha mai guadagnato comprando e vendendo valuta per contanti entro i limiti consentiti dalle norme bancarie. Ecco perché il testo unico esclude dalla lista delle operazioni tassabili le compravendite a pronti: nessuna generosità, solo sano senso pratico. Senonché con i bitcoin la faccenda è un po’ diversa.

I bitcoin possono essere acquistati e venduti da chiunque, privati inclusi, senza limiti di sorta, senza bisogno di un conto corrente o altro deposito, ma soprattutto per motivi non proprio balneari.

Chi compra e vende bitcoin lo fa per guadagnarci sopra. Almeno in Italia è così, dato che le possibilità di usare i bitcoin per pagare qualcosa sono pressoché nulle. La legge però deve essere sembrata chiara all’Agenzia delle Entrate che l’ha applicata alla lettera, dimenticandosi del clima vacanziero che fa da sfondo alla sua ratio. Il risultato è che l’Italia, unico paese in Europa, non tassava i guadagni su bitcoin. L’anonimo mittente del messaggio aveva ragione. Ma non conosceva Pirandello.

Le questioni fiscali in Italia non sono mai semplici

Le questioni fiscali in Italia non sono mai come sembrano e all’indomani della pubblicazione della risoluzione gli studiosi hanno cominciato a mettere in dubbio le conclusioni della Agenzia. Anzitutto gli studiosi hanno subito fatto notare che i bitcoin non sono una moneta avente corso legale, solo l’Euro ha corso legale in Italia. Il bitcoin non è nemmeno una valuta avente corso legale in altri paesi.

Il bitcoin per la legge è un semplice mezzo di pagamento utilizzabile su base volontaria come l’oro, i ticket, le merci, ecc. Questo lo dice la Corte di Giustizia UE nella sentenza C-262/14. L’Agenzia delle Entrate sembra in effetti aver letto la sentenza della Corte di Giustizia, ma in modo un po’ distratto, perché attribuisce alla Corte la decisione di assimilare i bitcoin ad una valuta. Da qui probabilmente la decisione frettolosa dell’Agenzia di mandare i relativi guadagni esenti. La maggior parte degli studiosi invece qualifica i bitcoin come strumenti finanziari in senso lato e li riconduce alla categoria fiscale dei “titoli non rappresentativi di merci” che sono sempre tassabili, non solo nelle operazioni a termine (stessa norma del testo unico, tra l’altro).

Pirandello avrebbe approvato. La realtà non è mai davvero quella che sembra e se l’Agenzia per una volta dice che un certo guadagno è di tipo X e non deve essere tassato, tutti si affrettano a dire che ha torto, che quel guadagno è di tipo Y e deve essere tassato. Ma proprio come nei giochi di specchi, i riflessi non finiscono mai e ogni specchio deforma la realtà: ma quale è la realtà?

Ne parlo nel prossimo articolo >> “Bitcoin, una reale moneta virtuale: esiste davvero?”


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